Campagna di Tesseramento

Regolamento

Art. 1 – Natura del rapporto

  1. La Fondazione può avvalersi del sostegno di soggetti denominati “Sostenitori”, che contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali mediante erogazioni liberali, spontanee e non vincolate.
  2. Il rapporto con i Sostenitori non attribuisce in alcun modo la qualità di associato né comporta la partecipazione alla struttura o alla governance della Fondazione.

Art. 2 – Assenza di diritti amministrativi

  1. I Sostenitori non acquisiscono diritti di voto, né diritti di intervento o partecipazione agli organi della Fondazione.
  2. È esclusa qualsiasi forma di ingerenza nella gestione o indirizzo dell’ente.

Art. 3 – Erogazioni liberali, spontanee e non vincolate

  1. Le erogazioni liberali, spontanee e non vincolate, versate dai Sostenitori hanno natura di liberalità e sono destinate al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.
  2. Tali erogazioni non costituiscono, neppure indirettamente, corrispettivo di prestazioni né instaurano rapporti sinallagmatici.
  3. Il versamento effettuato a favore della Fondazione, anche ove qualificato come adesione in qualità di sostenitore, ha esclusivamente natura di erogazione liberale e non è in alcun caso ripetibile.
  4. Lo status di sostenitore non è trasmissibile per successione né ad aventi causa a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito.
  5. La tessera è strettamente personale e nominativa.
  6. I diritti e le facoltà eventualmente riconosciuti al sostenitore hanno carattere personale e non sono cedibili né esercitabili da soggetti terzi.
  7. L’accesso a manifestazioni o eventi per i quali sia richiesta la tessera può essere subordinato all’esibizione della stessa unitamente a un documento di identità.
  8. Il sostenitore può acconsentire a ricevere comunicazioni relative alle attività e agli eventi organizzati dalla Fondazione.
  9. L’eventuale accesso a eventi o manifestazioni, anche a numero chiuso, è disciplinato secondo criteri organizzativi stabiliti dalla Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e ferma restando la natura non sinallagmatica del rapporto.

Art. 4 – Eventuali riconoscimenti

  1. La Fondazione può riconoscere ai Sostenitori, in via pienamente discrezionale, benefici di carattere esclusivamente accessorio, simbolico e non patrimoniale, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
    inviti a eventi istituzionali o culturali organizzati o promossi dalla Fondazione;
    · prelazioni o riserve di accesso entro limiti compatibili con le attività istituzionali;
    · accesso anticipato a informazioni, programmi o iniziative della Fondazione;
    · partecipazione a momenti informativi, incontri o visite guidate connessi alle attività istituzionali;
    · menzioni, ringraziamenti o forme di riconoscimento pubblico, anche su materiali informativi o istituzionali;
    · invio di materiali informativi, editoriali o divulgativi prodotti dalla Fondazione;
    · accesso a contenuti digitali o documentali predisposti dalla Fondazione a fini istituzionali;
    · inserimento, ove ritenuto opportuno, in elenchi o programmi di sostenitori o benefattori;
    · partecipazione, ove prevista, a iniziative riservate di carattere culturale o divulgativo, nel rispetto delle finalità istituzionali.
  2. Tali benefici:
    non sono garantiti;
    · non sono proporzionati né commisurati al contributo versato;
    · non costituiscono controprestazione economica.
  3. I riconoscimenti eventualmente attribuiti non presentano valore economico equivalente o anche solo approssimativamente comparabile rispetto alle erogazioni effettuate.

Art. 5 – Limiti e coerenza con finalità ETS

  1. Ogni eventuale riconoscimento è attribuito nel rispetto delle finalità istituzionali e dei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017.
  2. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, nonché l’attribuzione di vantaggi economici a favore dei Sostenitori, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 – Revoca e modifiche

  1. La Fondazione può in ogni momento modificare o revocare i riconoscimenti previsti dal presente regolamento, senza che ciò generi diritti o pretese in capo ai Sostenitori. I Sostenitori rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa o aspettativa in relazione ai riconoscimenti di cui all’art. 4.

Art. 7 – Rinvio

  1. Per quanto non previsto, si applicano lo statuto della Fondazione e la normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.
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